Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro


L'Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale E.BI.NA.I.L.:

  • attua la propria funzione di coordinamento favorendo le informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito della eventuale rete degli organismi paritetici e nei confronti delle istituzioni;
  • partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art.52 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui lo stesso articolo. Inoltre l’ O.P.N. EBINAIL può svolgere ulteriori attività, nell'ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza;
  • promuove lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, raccoglie ed analizza procedure di buona prassi ai fini prevenzionistici;
  • supporta le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • promuove attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, in rapporto anche con organismi., pubblici e privati, internazionali e nazionali, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
  • può istituire, ai fini di cui al comma 3-bis del D.Lgs 81/08 s.m.i., eventuali specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;
  • può avvalersi di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3 del D.Lgs 81/08 s.m.i.;
  • comunica alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs 81/08 s.m.i., i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Nonchè analoga comunicazione nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
  • comunica all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • dà collaborazione per le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nota dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016);
  • realizza gli interventi previsti dagli artt.8, 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.rn.i.
  • è riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
  • promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche;
  • offre il servizio degli RLST anche alle aziende non applicanti il CCNL aderendo all'Ente Bilaterale;
  • sviluppa tutte le attività ed i relativi servizi volti a fornire alle imprese ed ai lavoratori buone pratiche nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sviluppa collaborazione con enti\organismi certificati per il controllo e la certificazione di strumenti e macchinari ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppa, mediante collaborazioni\convenzioni i sistemi di gestione e relative certificazioni aziendali ISO 9001-14001-18001;
  • svolge attività strumentali per il raggiungimento degli obiettivi su menzionati, entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale;
  • promuove attività formative e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel campo dell'orientamento e della formazione professionale avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione o riconosciute dall'O.P.N. EBINAIL;
  • svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 s.m.i.
  • realizza studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza;
  • organizza, stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;
  • promuove la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all’orientamento, formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla ricerca e alla sperimentazione in materia di formazione e sicurezza;
  • sviluppa ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità;
  • fornisce consulenze alle imprese.

L'O.P.N. E.BI.NA.I.L. al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, predispone in collaborazione con gli eventuali O.P.R. EBINAIL e/o O.P.P. EBINAIL:

  • criteri relativi alle competenze delle quali gli organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette e garantire a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • criteri relativi alle "specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti" nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
  • criteri e modalità per l'attuazione della "collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 e relativi Accordi Stato-Regione;


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